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Ferie? L’obbligo è di almeno due settimane consecutive per le altre ci sono 18 mesi di tempo per… “godersele”!

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Si avvicina il periodo feriale e i datori di lavoro, come ogni anno, sono chiamati, oltre che alla redazione del piano ferie, anche alla verifica del godimento, da parte dei lavoratori, di almeno 2 settimane di ferie nell’anno.

Cosa afferma la norma?

Il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, va goduto per almeno 2 settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti 2 settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.

Questo è quanto ritroviamo nell’articolo 10 del D.Lgs. n. 66/2003.



Ferie: diritto irrinunciabile e non sempre monetizzabile

Le ferie sono un diritto irrinunciabile sancito dall’articolo 36 della Costituzione e, nella generalità dei casi, non sono monetizzabili in cado di mancato godimento.

Infatti, il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

Quindi, a parte il caso della cessazione del rapporto, quando le ferie si trasformano in un’indennità sostitutiva, esistono degli altri casi monetizzazione?

Sì, infatti, previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore oppure in base alla disciplina della contrattazione collettiva, possono essere monetizzate le ferie che maturano in aggiunta rispetto alle 4 settimane previste dalla legge. Infatti, alcuni contratti collettivi nazionali, ad esempio in caso di anzianità di servizio superiori ad un certo numero di anni, prevedono la maturazione aggiuntiva di giorni di ferie rispetto alle canoniche 4 settimane. Queste ferie maturate in aggiunta, non soggiacendo all’espresso divieto previsto dalla norma, possono essere liquidate.



Le sanzioni

L’azienda deve provvedere a verificare l’effettivo godimento delle 2 settimane di ferie nell’anno e tenere presente che le restanti settimane di ferie andranno fruite entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. Diversamente, oltre ad integrare una violazione contrattuale, le ferie dovranno essere assoggettate a contribuzione previdenziale anche se non fruite; in pratica, risulteranno dovuti i contributi anticipatamente rispetto all’effettivo godimento.

Si ricorda anche che, in caso di violazione, è prevista una la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro e che se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero si è verificata in almeno 2 anni, la sanzione è da 400 a 1.500 euro.

Se, invece, la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero si è verificata in almeno 4 anni, la sanzione è da 800 a 4.500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.



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